Art. 6.
(Presidente dell'Ente Parco).

      1. Il presidente dell'Ente Parco, scelto tra persone di comprovata capacità professionale nonché di profonda conoscenza delle realtà locali, è nominato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, con il Ministro della pubblica istruzione e con il Ministro dell'università e della ricerca,

 

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d'intesa con il presidente della Regione siciliana.
      2. Il presidente dell'Ente Parco dura in carica per quattro anni e può essere confermato solo per un ulteriore mandato.
      3. Il presidente dell'Ente Parco, legale rappresentante dell'Ente stesso, sta in giudizio nei procedimenti giurisdizionali di qualsiasi natura e promuove le azioni e i provvedimenti urgenti ed indifferibili per la tutela degli interessi del Parco. Tali provvedimenti sono sottoposti alla ratifica del consiglio direttivo nella prima seduta successiva all'adozione degli stessi.
      4. La carica di presidente dell'Ente Parco e di componente del consiglio direttivo è incompatibile con qualsiasi carica politico-elettiva.